Cos’è e a cosa serve la Convenzione Farmaceutica
Il 6 marzo 2025 la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha
sancito l’intesa tra Governo e Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’Accordo è più comunemente noto come
Convenzione Farmaceutica Nazionale, cioè il regolamento che disciplina il rapporto tra Servizio
Sanitario Nazionale e le farmacie che, per legge, sono tutte obbligatoriamente convenzionate con
il SSN. È grazie alla Convenzione che, in tutte le 20.000 farmacie presenti capillarmente sull’intero
territorio nazionale, i cittadini possono ritirare i medicinali di cui hanno bisogno con oneri a carico
del SSN, pagando solamente il ticket se dovuto, e ottenere altre prestazioni sanitarie.
I contenuti della Convenzione
L’Accordo definisce le modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN da parte delle
farmacie e i tempi e le modalità di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa per il
rimborso degli importi relativi ai medicinali erogati ai cittadini.
La nuova Convenzione, che sostituisce la precedente del 1998 rimasta in vigore fino al 5 marzo del
2025, definisce inoltre i criteri generali e i requisiti per l’erogazione da parte delle farmacie delle
prestazioni che rientrano nel modello della Farmacia dei servizi, introdotto dal decreto legislativo
n. 153/2009 (Farmacia dei servizi) e integrato durante l’emergenza Covid con test e vaccinazioni.
Non è quindi la Convenzione ad aver legittimato le farmacie ad erogare nuovi servizi, ma una
normativa dedicata, via via aggiornata da Governo, Parlamento e Regioni in relazione ai bisogni di
salute della popolazione e alle esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale di cui le
farmacie sono parte integrante.
A seguito di questa evoluzione, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 111 del
4 gennaio 2021, “si è ormai consumata una profonda transizione del ruolo della farmacia da una
più tradizionale attività di mera distribuzione di prodotti farmaceutici, verso un ruolo di erogazione
di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione
di interventi connessi con la tutela della salute… tanto da potersi sostenere che la farmacia stessa
è ormai un centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità e punto di raccordo tra
ospedale e territorio e front-office del Servizio sanitario nazionale.”
Chi sono i firmatari della Convenzione
La normativa sulla Convenzione prevede due livelli di contrattazione: il livello nazionale che
consiste appunto nella stipula dell’Accordo Collettivo Nazionale tra Federfarma, per le farmacie
private, Assofarm, per le farmacie pubbliche, e la SISAC, per le Regioni; il livello regionale che è alla
base dei futuri Accordi Integrativi Regionali (AIR). Gli AIR hanno il compito di definire le concrete
modalità attuative della Convenzione anche per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni che
rientrano nella Farmacia dei servizi.
Quali servizi vengono regolamentati dalla Convenzione
I servizi che possono essere offerti dalle farmacie in regime di SSN e che saranno oggetto di
ulteriore regolamentazione attraverso gli AIR sono: la prenotazione di prestazioni sanitarie; le
vaccinazioni; le analisi di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; l’esecuzione di
test diagnostici ad uso professionale anche con prelievo di sangue capillare; le attività di
telemedicina; l’erogazione di prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti; altri
servizi quali l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il monitoraggio della terapia farmacologica, gli
screening e la presa in carico dei pazienti cronici, l’accesso personalizzato ai farmaci; la fornitura di
strumenti informatici per la televisita (visita effettuata da un medico collegato da remoto ad un
paziente in farmacia); eventuali altri servizi non previsti dalla Convenzione Nazionale che le regioni
ritengono utile e conveniente affidare alle farmacie.
Requisiti logistici e standard di qualità
La Convenzione definisce i requisiti logistici e gli standard di qualità per l’erogazione dei nuovi
servizi, prevedendo, tra l’altro, che “le farmacie assicurano l’utilizzazione di test e dispositivi
strumentali conformi alla normativa di riferimento e che abbiano le caratteristiche minime di
sensibilità e specificità definite dal Ministero della salute e dalle altre Autorità competenti,
compresi i test ad uso professionale classificati come NPT e POCT”. (Sono test effettuabili al di fuori
di un laboratorio da parte di un operatore sanitario).
Sempre in tema di test effettuabili in farmacia, la Convenzione prevede che la farmacia consegni
all’assistito un attestato di esito scritto del test effettuato. Questo attestato, che nella
Convenzione è identificato anche come “referto”, certifica semplicemente che in una certa data e
ora il farmacista ha somministrato una certa tipologia di test, indicando il dispositivo utilizzato e
l’esito del test stesso. Il farmacista si fa così garante della corretta effettuazione del test e degli
standard di qualità applicati. Non si tratta, ovviamente, di un referto medico in quanto, per legge,
l’attestato rilasciato dal farmacista non può contenere alcuna diagnosi.
Le regole per la Distribuzione di Farmaci per Conto delle ASL (DPC)
La Convenzione interviene anche in materia di distribuzione da parte delle farmacie di farmaci
acquistati dalle ASL (la cosiddetta DPC, Distribuzione Per Conto), chiarendo che i farmaci oggetto
di questa modalità distributiva sono quelli che l’AIFA inserisce del Prontuario della continuità
assistenziale ospedale-territorio (PHT) e stabilendo l’obbligo di erogazione di questo servizio da
parte di tutte le farmacie.
Il sostegno alle farmacie più deboli, ma essenziali per garantire un servizio capillare
L’Accordo Collettivo Nazionale prevede anche l’istituzione da parte di ciascuna Regione di un
Fondo di solidarietà per l’erogazione di un contributo a favore delle farmacie con fatturato annuo
ai fini IVA inferiore a 300.000 euro, con l’obiettivo di sostenere le farmacie più deboli che hanno
bisogno di un supporto per garantire un servizio essenziale in zone spesso disagiate, con pochi
abitanti per lo più anziani, per i quali la farmacia è un punto di riferimento fondamentale.
Le farmacie, un servizio pubblico essenziale
La Convenzione definisce infine le modalità per l’esercizio del diritto di sciopero da parte delle
farmacie in quanto soggetti erogatori di un servizio pubblico essenziale, a conferma del fatto che
le prestazioni offerte dalle farmacie si configurano come attività volte a garantire ai cittadini il
diritto fondamentale alla salute.